Lettere patenti

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Le lettere patenti sono provvedimenti aventi forza di legge emanati da un sovrano senza l'approvazione di nessun Consiglio. Esse corrispondono a decreti emanati dal governo, ma non necessitano di una conversione in legge ed entrano immediatamente in vigore. Possono anche sancire provvedimenti amministrativi e in questo caso hanno valore di ordinanza. Per antonomasia in Italia, quelle con cui re Carlo Alberto concesse nel 1848, primo sovrano e stato nella penisola italiana, i diritti civili e politici (compreso l'accesso alla carriera accademica e a quella militare) a valdesi ed ebrei.[1][2]

Il termine patenti si riferisce alla validità erga omnes, ossia nei confronti di tutti, dei provvedimenti, in contrapposizione alle "lettere chiuse" (litterae clausae) che avevano natura privata.

Riconoscimento della nobiltà

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Le lettere patenti furono utilizzate anche come documento, concesso dal sovrano, per attestare o conferire la nobiltà di una persona. Il sovrano era generalmente insindacabile nell'esercizio di questa sua prerogativa.

Esempi particolari sono le lettere patenti di "nobiltà generosa" diffuse nella Sardegna aragonese, come i titoli di rango e nobilitazione, particolari per il valore certificatorio della nobiltà generosa e per conferire, al contempo, la nobiltà ereditaria; presso la Santa Sede, ciò avvenne per mezzo dei conferimenti del Cavalierato della milizia aurata (Speron d'Oro), ad vitam-ad personam, ma perpetuo nella nobiltà (fino alle modifiche giuridiche di Gregorio XVI nel 1841) e poi con il Cavalierato di gran croce dell'Ordine Piano (dalla Fondazione di Pio IX alle modifiche di Pio XII).[3][4]

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