Classificazione dei veicoli

La classificazione dei veicoli è l'esito di una attività di distinzione in tipi simili dal punto di vista normativo e tecnico dei veicoli.

Nel mondo

La classificazione internazionale vigente negli stati membri dell'UNECE, tra cui tutti gli stati membri dell'Unione Europea, è quella adottata dalla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli R.E. 3[1] dell'UNECE, nata dalla Convenzione di Ginevra nel 1958 e aggiornata con varie revisioni fino ad oggi.

Essa categorizza i veicoli secondo il loro tipo, uso, masse, potenza e velocità massima. Questa classificazione viene utilizzata a supporto della normativa dei codice della strada degli stati membri, specialmente in relazione alle limitazioni e obblighi relativi alla omologazione e conduzione di tali veicoli in ambito stradale, nonché alle patenti necessarie per la loro conduzione.

Italia

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Pedaggio#Classificazione del veicolo per il pedaggio.

Nel codice della strada italiano, la classificazione è descritta nell'art. 47 e può essere sintetizzata come segue:[2]

  • veicoli a braccia
  • veicoli a trazione animale
  • veicoli con caratteristiche atipiche

Tuttavia prevale normativamente la classificazione Europea, quindi UNECE.

Unione Europea

Nell'Unione europea le categorie sono basate sulla classificazione UNECE, adottando una più fine sotto-classificazione, secondo regolamenti e direttive a seguire:

  • Regolamento (EU) No 168/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 15 Gennaio 2013 sull'approvazione e sorveglianza del mercato di veicoli a due o tre ruote e quadricicli
  • Regolamento Europeo 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2018 (ex Direttiva 2007/46/EC) relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

In relazione alle patenti abilitanti, la maggiore differenza si evidenzia nella categoria L3e (motocicli), che viene suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

  • L3e-A1, motocicli a bassa prestazione, cilindrata massima 125 cm³, potenza massima 11 kW e rapporto potenza/peso massimo 0,1 kW/kg
  • L3e-A2, motocicli a media prestazione, potenza massima 35 kW, rapporto potenza/peso massimo 0,2 kW/kg, non derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima
  • L3e-A3, motocicli ad alta prestazione, ovvero non rientranti nei limiti imposti per le categorie -A1 e -A2.

La classificazione principale è contenuta nel Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3), Revisione 6[1], che definisce le seguenti macrocategorie:

Classificazione dettagliata:[3]

§CategoriaDescrizione
2.1LMotoveicoli
2.1.1L1Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h
2.1.2L2veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h
2.1.3L3Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h
2.1.4L4Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
2.1.5L5Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h
2.1.6L6Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie
2.1.7L7I quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6 e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5 e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie
2.2MVeicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote
2.2.1M1Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente
2.2.2M2Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t
2.2.3M3Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t
2.3NVeicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
2.3.1N1Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
2.3.2N2Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t
2.3.3N3Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t
2.4ORimorchi (compresi i semirimorchi)
2.4.1O1Rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t
2.4.2O2Rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t
2.4.3O3Rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t
2.4.4O4rimorchi con massa massima superiore a 10 t
2.5 e 2.9.2Veicoli ad uso speciale
2.9.2.1 e 2.5.1SAMotocaravan, Campervan, Motorhome
2.9.2.2 e 2.5.2SBVeicoli rinforzati, veicoli blindati
2.9.2.3 e 2.5.3SCAmbulanze
2.9.2.4 e 2.5.4
SDCarri funebri
2.6TTrattori agricoli e forestali
2.7Macchinari mobili non stradali
2.8GVeicoli fuoristrada

La tabella a seguire indica quali classi di veicoli possono essere condotti con le relative patenti di guida europee:

Classe veicoloPatente di guida europeaNote
L1eAM
L2eAM
L3e-A1A1
L3e-A2A2
L3e-A3A
L5eA1, A
L6eAM
L7eB1
M1B
M2D1, DPer veicoli con più di 17 posti a sedere è necessaria la patente D
M3D1, DPer veicoli con più di 17 posti a sedere è necessaria la patente D
N1B
N2C1, CPer veicoli con masse superiore a 7,5 t è necessaria la patente C
N3C
O1B, C1, C, D1, D
O2BE, C1E, CE, D1E, DE
O3C1E, CE, D1E, DE
O4C1E, CE

Note

Voci correlate